CVT – Coordinamento Regionale Volontariato Antincendi Boschivi della Toscana
CVT – Coordinamento Regionale Volontariato Antincendi Boschivi della Toscana

Statuto

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

Le Associazioni di volontariato ONLUS “ANPAS TOSCANA”, “Coordinamento Antincendio Boschivo Monte Pisano”, “La Racchetta”, “PROCIV-ARCI Associazione dei Volontari di Protezione Civile”, V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi “, tutte operanti nel settore dell’antincendio boschivo, nel promuovere la creazione del “Coordinamento Volontariato Toscano AIB”(CVT) hanno sottoscritto il primo  regolamento di costituzione nel mese di luglio del 2001.

Dette Associazioni, sotto il patrocinio della Regione Toscana, hanno successivamente contattato tutte le altre Associazioni di volontariato che risultano inserite nel piano AIB della Regione Toscana stessa e che svolgono servizi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi. L'”Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali ONLUS” ha aderito alla nuova compagine in data 3 luglio 2002.

Le Associazioni di volontariato “ANPAS TOSCANA”, “Coordinamento Antincendio Boschivo Monte Pisano”, “La Racchetta”, “PROCIV-ARCI Associazione dei Volontari di Protezione Civile”, “V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi ” e “Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali”, si sono riunite il 14 dicembre 2002 in Firenze, via Cavour n.18, presso la Sala Foresteria della Regione Toscana per la costituzione del “Coordinamento Volontariato Toscano AIB” (CVT). Tutto ciò premesso é costituita l’Associazione “Coordinamento Volontariato Toscano AIB” (CVT), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) istituita ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, delle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 24 febbraio 1992, n. 225, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, delle leggi regionali in materia e delle successive modifiche ed integrazioni.

L’Associazione ha carattere regionale e opera prevalentemente in Toscana. L’Associazione ha sede legale in Scandicci e amministrativa in Firenze. Alla data odierna fanno parte del Coordinamento le seguenti associazioni Onlus:

Alfavictor, A.N.P.A.S. Pubbliche Assistenze Toscane, A.V.E.L.A. Pc Piombino, Coordinamento Antincendio Boschivo Monte Pisano, Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali, Associazione Difesa dell’Appennino di san Godenzo, G.V.A. Gruppo Volontari Antincendio Vorno, La Racchetta, Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Prociv-ARCI, Associazione di Volontari di Protezione Civile, Protezione Civile Zona Nord Capannori, V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi, VSA Volontari Salvaguardia Ambiente Monte San Savino.

 

 Articolo 2

Principi ispiratori dell’Associazione 

L’Associazione “Coordinamento Volontariato Toscano AIB O.N.L.U.S.” (CVT) è un’associazione di volontariato apolitica, apartitica e a struttura democratica, senza scopo di lucro, anche indiretto, e con finalità di protezione, tutela e valorizzazione dell’ambiente anche attraverso la lotta agli incendi boschivi, nonché di solidarietà umana e sociale.

 

Articolo 3

Scopi e attività

Tutte le attività dell’Associazione sono finalizzate a rendere il più organizzato ed efficiente servizio di volontariato in situazioni di bisogno del singolo o della collettività nel settore dell’antincendio boschivo e, più in generale, della tutela e valorizzazione ambientale.

In particolare, l’Associazione ha per scopi:

– la promozione del volontariato AIB sul territorio regionale toscano;

– la diffusione delle Associazioni affiliate sul territorio stesso nel rispetto e in considerazione delle presenze già consolidate;

– l’armonizzazione delle procedure e modalità operative delle singole Associazioni; 

– la rappresentanza unitaria delle Associazioni affiliate presso la Regione Toscana, gli Enti locali di comune interesse e gli organi centrali e periferici dello Stato;

– l’individuazione di strutture e strumenti di intervento omogenei per consentire operazioni sinergiche massimamente efficaci;

– la gestione delle risorse economiche affidatele, in nome, per conto e nell’interesse delle Associazioni affiliate, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento vigente;

– la redistribuzione ai soci dei contributi ricevuti tenendo conto dell’effettiva efficienza operativa che le unità locali sono in grado di esprimere.

Per la realizzazione degli scopi sociali l’Associazione potrà:

– promuovere lo studio, la ricerca, l’educazione e la formazione in ordine alle problematiche connesse agli incendi boschivi e agli altri eventi pregiudizievoli per l’ambiente naturale;

– acquisire, mantenere e incrementare la disponibilità di strutture, mezzi, attrezzature, risorse umane e finanziarie occorrenti all’espletamento delle attività statutarie;

– collaborare e cooperare con Istituzioni, Enti, Amministrazioni e Associazioni territoriali, nazionali ed internazionali, aventi scopi conformi o compatibili con quelli di cui al presente Statuto.

Le prestazioni personali svolte dai membri delle Associazioni affiliate nell’interesse dell’Associazione sono spontanee e gratuite.

 

Articolo 4

Logo o emblema dell’Associazione

L’Associazione è dotata di logo o emblema che deve essere utilizzato, affiancando quello delle singole associazioni socie, nella denominazione, nella corrispondenza, in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta a terzi o al pubblico, al pari dell’acronimo O.N.L.U.S. ai sensi del D.Lgs. n. 460/97. La puntuale descrizione del logo o emblema sarà riportata nel Regolamento interno dell’Associazione.

 

Articolo 5

Regolamento

L’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione sono disciplinati dal presente Statuto e, in suo ossequio, dal Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale.

 

I SOCI

Articolo 6

Ammissione dei soci

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone giuridiche, ivi compresi gli organismi non riconosciuti, che:

– si riconoscano integralmente nel presente statuto e che partecipino alla tutela dell’ambiente, svolta anche mediante la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi;

– garantiscano la propria democraticità interna;

– non distribuiscano alcun tipo di corrispettivo in relazione all’attività AIB svolta a favore del CVT e dell’Associazione di provenienza; 

– siano strutturate in almeno un’unità operativa definita come gruppo organizzato di volontari AIB dotato di sede, reperibilità telefonica, sistema di allertamento H24 e un mezzo attrezzato AIB;

– siano iscritte all’albo regionale del volontariato.

– che abbia almeno una convenzione con un Ente locale o Ente Pubblico per attività di repressione incendi boschivi

In merito ai gruppi di volontariato che siano aderenti ad Associazioni di secondo livello è stabilito che  possano aderire al Coordinamento direttamente solo nell’ipotesi in cui non aderisca il livello regionale o superiore.

Le Associazioni che intendano far parte del Coordinamento devono farne domanda scritta al Consiglio Direttivo corredata dai documenti indicati nel Regolamento e versare la quota di ingresso il cui ammontare è stabilito dall’assemblea sociale.

 

Articolo 7

Doveri e diritti dei soci

Tutte le Associazioni che entrano a far parte del Coordinamento, relativamente al solo servizio AIB, devono rispettare i seguenti obblighi:

– affermare e difendere, principalmente con l’esempio, i principi ispiratori e gli scopi della Associazione;

– collaborare alla crescita morale e materiale dell’Associazione;

– rispettare e far rispettare il presente Statuto e il Regolamento, nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

– versare la quota associativa di ingresso ;

– comunicare preventivamente al Consiglio Direttivo l’intenzione di aprire una nuova unità operativa, ed attenderne l’autorizzazione qualora sia già presente un’altra struttura volontaria AIB;

– non intraprendere rapporti economici con le Amministrazioni Comunali e/o altri Enti convenzionati con altre associazioni affiliate, salva espressa e specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.

La violazione degli obblighi suddetti comporta l’applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

Tutti i soci hanno il diritto di:

– partecipare alle manifestazioni e attività sociali alle condizioni e con le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi associativi;

– intervenire alle adunanze assembleari dell’Associazione;

– prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

 

Articolo 8

Rappresentanza ed esercizio del diritto di voto

Nell’ Assemblea ogni Associazione affiliata esprimere un numero di voti corrispondente al numero delle sue unità operative effettivamente riconosciute dal Coordinamento. Negli altri organi associativi ogni membro esprime un voto.

È legittimato all’intervento e al voto nell’Assemblea sociale un rappresentante delegato per ciascuna Associazione socia.

Non è ammesso il voto per delega.

 

Articolo 9

Provvedimenti disciplinari

Le sanzioni disciplinari nei confronti delle Associazioni socie e/o delle loro unità operative sono deliberate e applicate dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, al fine di censurare:

– comportamenti pregiudizievoli per i principi ispiratori, gli scopi, gli interessi, l’attività, il patrimonio o l’immagine dell’Associazione, tenuti dalle Associazioni socie ovvero dai componenti delle loro unità operative; 

– comportamenti contrastanti con le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, tenuti dalle Associazioni socie ovvero dai componenti delle loro unità operative.

Le sanzioni disciplinari consistono, a seconda della gravità del fatto, in:

– richiamo scritto;

– riduzione del contributo;

– sospensione dell’attività, fintanto che l’Associazione sospesa non provveda a ripristinare le condizioni che hanno determinato la sospensione stessa, con i criteri descritti nel Regolamento 

– esclusione dall’Associazione.

Ogni provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare deve essere motivato e comunicato al socio per iscritto, che avrà diritto di presentare memorie e chiarimenti, secondo le modalità di cui al Regolamento.

 

Articolo 10

Eleggibilità e durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni ed è fatta salva la rieleggibilità, senza limiti di tempo.

La presentazione delle candidature per l’elezione alle cariche sociali e le procedure di voto sono disciplinate dal Regolamento.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non sono previsti gettoni di presenza per le riunioni. E’ consentito il rimborso di spese specificamente documentate in favore dei membri del Consiglio Direttivo o delle Commissioni dallo stesso costituite per missioni esterne formalmente deliberate.

 

L’ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Sindaci Revisori, ove nominato.

 

Articolo 12

L’Assemblea generale dei soci.

L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea generale tutti i soci in regola con il versamento della quota di ingresso alla data dell’adunanza assembleare.

L’Assemblea generale dei soci, in sede ordinaria:

– indirizza l’attività dell’Associazione indicando le linee guida alle quali deve attenersi il Consiglio Direttivo;

– delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle;

– approva il bilancio consuntivo e quello preventivo relativi a ogni esercizio annuale, come predisposti dal Consiglio Direttivo;

– approva e modifica il Regolamento;

– elegge i componenti del Consiglio Direttivo, ed i membri del collegio dei Sindaci Revisori;

– ratifica le istanze di adesione all’Associazione che il Consiglio Direttivo le sottopone;

– dispone la distribuzione dei fondi concessi all’Associazione dalla Regione Toscana o da altri Enti, secondo il Regolamento.

L’ Assemblea generale dei soci, in sede straordinaria, delibera:

– sulle modificazioni del presente Statuto;

– sullo scioglimento dell’Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio associativo.

L’Assemblea generale è convocata, in prima e in seconda convocazione, presso la sede dell’Associazione ovvero nel diverso luogo motivatamente indicato nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre soci, almeno una volta l’anno, con comunicazione scritta da far pervenire, anche per posta elettronica, almeno venti giorni prima della data stabilita, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione.

L’Assemblea generale dei soci è convocata almeno un volta all’anno, in sessione ordinaria, per esaminare e approvare il bilancio sociale.

L’Assemblea generale dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o, in sua mancanza, dal vicepresidente ovvero in mancanza di questo dal rappresentante più anziano presente all’adunanza.

Il presidente dell’Assemblea è coadiuvato dal segretario o, in mancanza di questo, da un segretario all’uopo nominato dal presidente stesso.

L’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza degli aventi diritto. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In sede straordinaria, per le modifiche statuarie, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni adottate dall’assemblea generale sono riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte unitamente al presidente, previa verifica degli intervenuti tutti.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza delle Associazioni affiliate ancorché non intervenute.

Le delibere prese dall’Assemblea generale dei soci nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento,obbligano tutti i soci dell’Associazione ivi compresi quelli non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

 

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e direzione dell’Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dallo Statuto e dalla legge.

E’ composto da sette membri eletti dall’Assemblea generale. I membri del Consiglio Direttivo devono essere affiliati a una delle Associazioni socie.

Il Consiglio Direttivo:

– attua le deliberazioni adottate dall’Assemblea generale dei soci;

– adotta i provvedimenti di carattere generale per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell’Associazione, curando l’osservanza delle disposizioni statutarie, del Regolamento e delle delibere degli organi associativi;

– dirige e coordina l’attività dell’Associazione adottando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse generale dell’Associazione e per la sua organizzazione;

– garantisce il buon andamento dell’Associazione seguendo le linee impartite dall’Assemblea e promuove, all’interno e all’esterno, le finalità e le iniziative dell’Associazione;

– delibera la nomina e la revoca fra i suoi membri dei referenti per ciascun settore organizzativo e funzione dell’Associazione;

– redige il bilancio generale consuntivo e preventivo da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci, nonché la relazione sulla gestione sociale da allegarsi ai bilanci stessi;

– partecipa, tramite uno o più delegati incaricati, alle riunioni e agli incontri con Enti pubblici o privati ai quali il Coordinamento sia interessato;

– promuove la sinergia e la solidarietà tra gli Associati;

– promuove presso l’Assemblea i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati;

– predispone, anche tramite la creazione di specifiche Commissioni, protocolli per la progettazione, realizzazione, acquisto di mezzi, materiali e attrezzature AIB, al fine di raggiungere la massima uniformità;

– propone all’Assemblea analisi dei rischi, procedure operative standard, contenuti di corsi di formazione, a cui tutti gli Associati devono adeguarsi nei tempi e nei modi stabiliti dall’Assemblea;

– esamina le proposte delle Associazioni per l’apertura di nuove unità operative ricercando la massima armonia nella politica di crescita comune;

– collabora con gli Enti preposti alla redazione dei piani operativi promuovendo e precisando il ruolo del volontariato nell’attività AIB, anche tramite figure tecniche espresse dalle commissioni.attua il regolamento per la suddivisione e la ripartizione tra le Associazioni socie dei fondi e delle risorse ricevute dal Coordinamento da parte della Regione Toscana, di altri Enti locali o di terzi;

– delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti e applica le sanzioni disciplinari nei confronti delle Associazioni socie e/o delle loro unità operative, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

 

Articolo 14 

Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi presso la sede regionale dell’Associazione, ovvero nel diverso luogo motivatamente individuato dal presidente al momento della convocazione, sotto la presidenza del presidente stesso o del vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo sono riportate, anche in via sintetica, su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte unitamente al presidente.

 

Articolo 15

Vacanze tra i membri del Consiglio Direttivo

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, la carica vacante è attribuita al primo dei candidati non eletti.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all’integrazione del numero dei consiglieri nel modo previsto dal comma precedente, il Consiglio Direttivo rimarrà in carica purché sia composto da almeno cinque componenti, in caso contrario si procederà a nuova elezione da parte dell’Assemblea generale dei soci.

Resta ferma la facoltà dell’Assemblea, nella prima riunione utile, di eleggere nuovi consiglieri per reintegrare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 16

Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale e morale dell’Associazione nonché presidente dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo.

E’ eletto e revocato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza.

Svolge tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento o delegate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l’Assemblea generale dei soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni e i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

 

Articolo 17

Scioglimento e liquidazione dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea generale dei soci in sessione straordinaria nomina i liquidatori, scegliendoli tra i soci, e stabilisce le modalità della liquidazione.

L’Assemblea generale dei soci che delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati prevede la devoluzione del patrimonio sociale residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto o a fini di pubblica utilità ovvero a fini di beneficenza o di assistenza, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.